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Visto di conformità e congruità delle spese, come ottenere i bonus edilizi
Superbonus, ecobonus, bonus facciate, bonus ristrutturazioni, sismabonus, detrazioni per fotovoltaico e per l’installazione di colonnine di ricarica negli ultimi mesi sono stati sottoposti ad alcuni limiti per prevenire le frodi ai danni dello Stato.
Sotto la lente del Fisco sono finiti soprattutto i meccanismi che consentono lo sconto in fattura e la cessione del credito, che in alcuni casi hanno dato luogo a cessioni incontrollate e al riconoscimento di vantaggi fiscali a imprese fantasma e lavori mai partiti.
Le operazioni dello sconto in fattura e della cessione del credito sono state quindi assoggettate a procedure controllate dal Decreto Antifrode (DL 157/2021). Il Decreto non è stato convertito in Legge, ma trasfuso nella Legge di Bilancio per il 2022 (L. 234/2021), che ha introdotto alcune semplificazioni e stabilito che i costi per sostenere questi adempimenti sono detraibili. La stratificazione normativa ha reso necessari alcuni chiarimenti.
Facciamo il punto della situazione degli adempimenti necessari per ottenere i bonus edilizi.
Bonus edilizi: visto di conformità e congruità delle spese
Per effetto combinato delle norme antifrode e, nel caso del Superbonus, delle norme che hanno istituito la detrazione, i beneficiari del Superbonus devono sempre produrre il visto di conformità, anche se usufruiscono direttamente del Superbonus nella propria dichiarazione dei redditi. Chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito deve acquisire sia il visto di conformità sia l’asseverazione della congruità delle spese.
Chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito nell'ambito di un intervento agevolato con ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus o bonus facciate o in caso di installazione di un impianto fotovoltaico o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, deve acquisire il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese sostenute.
Visto di conformità e congruità delle spese, quando non sono richiesti
La Legge di Bilancio per il 2022 ha introdotto una semplificazione per bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus, prevedendo che non occorre produrre il visto di conformità e l'attestato di congruità delle spese:
- se gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, sono classificati come attività di edilizia libera;
- se l’importo dei lavori non supera i 10.000 euro.
Da questa semplificazione è stato escluso il bonus facciate.
Per quanto riguarda il Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre spiegato che il visto di conformità non è obbligatorio se:
- il contribuente invia in autonomia la precompilata;
- il contribuente invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta (nella maggior parte dei casi il datore di lavoro che opera le trattenute Irpef);
- sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione (perché ad esempio dalla dichiarazione il contribuente è risultato titolare di un credito di imposta superiore a 5mila euro).
Visto di conformità e congruità spese sempre detraibili
Il Milleproroghe (L. 15/2022) ha chiarito che i costi per l’acquisizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sono sempre detraibili, sia che siano stati sostenuti nel 2021 sia che siano datati 2022.
Il dubbio è nato a causa di una sovrapposizione normativa. Il 12 novembre 2021, per effetto del Decreto Antifrode, sono entrati in vigore i nuovi adempimenti. I contenuti sono confluiti nella Legge di Bilancio per il 2022, che ha introdotto la detraibilità dei costi sostenuti per acquisire il visto di conformità e la congruità delle spese. Anche se la legge di Bilancio 2022, e quindi la detraibilità del visto di conformità e della congruità delle spese, è entrata in vigore il 1° gennaio 2022, il Milleproroghe chiarisce che le spese per acquisire tali documenti sono detraibili anche se sostenute a partire dal 12 novembre 2021.
Fonte: Edilportale.com