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Cappotto termico con superbonus 110%, ok ma solo in alcuni casi
Negli edifici sottoposti a vincolo ex Codice dei beni culturali e del paesaggio e in quelli nei quali l’isolamento termico dell’involucro (intervento trainante) è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il superbonus 110% si applica a tutti gli interventi trainati, compreso il cappotto termico interno.
Lo ha spiegato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Enrico Maria Ruffini, mercoledì durante l’audizione sul superbonus 110% in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, aggiungendo che deve comunque verificarsi un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (per gli edifici che si trovano già nella penultima classe).
Ok al superbonus 110% sul cappotto termico interno
Il chiarimento è stato fornito in risposta alla domanda: "Si chiede se, non rinvenendosi norme che lo escludano, possa essere riconosciuto il Superbonus per l’installazione del cappotto termico interno, con particolare riferimento agli edifici sui quali insistono vincoli storico-artistici o paesaggistici, data anche l’impossibilità di interventi di isolamento sul loro involucro che possano portare al miglioramento di almeno due classi energetiche".
Come chiarito nella Circolare 24/E del 2020 - ha affermato Ruffini -, se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’Ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.
Nell’ambito dei predetti interventi - ha concluso il direttore delle Entrate - si ritiene che, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa, possa rientrare anche “l’installazione del cappotto termico interno”.
Fonte. edilportale.com