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Il sismabonus acquisto 110% si applica anche agli acconti
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il beneficio spetta solo se i requisiti sussistono nel periodo di vigenza della norma.
Per beneficiare del superbonus acquisto, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori venga stipulato entro il 31 dicembre 2021, ma che gli acquirenti delle case antisismiche potranno fruire della detrazione anche per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020, a condizione che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.
Lo ha spiegato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Enrico Maria Ruffini, mercoledì scorso durante l’audizione sul superbonus 110% in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. Di conseguenza, se si rispetta la finestra temporale agevolata, la detrazione per gli acconti pagati spetta anche quando i lavori si trascinano oltre il termine ultimo della finestra.
Il sismabonus acquisto 110% si applica anche agli acconti
Ruffini ha ricordato che il Decreto Legge 50/2017, modificato, da ultimo, dalla Legge di Bilancio del 2020, ha esteso la detrazione fiscale del Sismabonus. anche all’acquisto di unità immobiliari antisismiche, facenti parte di edifici realizzati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, provvedono alla vendita dell’immobile. Tale norma attualmente di applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.
Con il Decreto Rilancio, la detrazione sull’acquisto di case antisismiche è stata elevata al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da calcolare su un tetto di spesa di 96mila euro. È inoltre possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Fonte: edilportale.com